In Gazzetta Ufficiale del 29 aprile scorso è stata pubblicata un’ordinanza del Ministero della Salute relativa alle “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie” (All.1). Che prevede la fine dell’obbligo di mascherine per accedere alle strutture sanitarie con alcune eccezioni (salvo libera scelta del titolare dello studio di richederne l’utilizzo).
A seguito di tale pubblicazione, la CAO Nazionale ha provveduto ad indirizzare al Ministero una nota che potesse chiarire se quanto indicato all’art. 1 comma 4 di tale Ordinanza potesse influire in generale sull’utilizzo negli Studi Odontoiatrici oltre che agli ambulatori medici.
Per quanto riguarda gli operatori, in attesa di indicazioni specifiche rivolte agli studi odontoiatrici si consiglia di continuare ad applicare le INDICAZIONI MINISTERIALI PER L’ATTIVITA’ ODONTOIATRICA revisione 2022 nelle quali è previsto (pag.28), dopo settembre 2022, l’utilizzo anche nelle zone operative della mascherina chirurgica 2R tranne nei casi in cui la procedura generi droplets/aereosol . In tal caso, è necessario continuare ad usare la FFP2.
In particolare come riportato a pagina 24 delle stesse:
“Alla luce delle conoscenze scientifiche attualmente disponibili e delle principali modalità di trasmissione di questa malattia (contatto e droplets), le mascherine chirurgiche (dispositivi medici opportunamente certificati e preferibilmente del tipo IIR o equivalente), sono in grado di proteggere l’operatore che le indossa e rappresentano una protezione sufficiente nei casi successivamente indicati. Tuttavia, a massima tutela della salute degli operatori sanitari esposti a condizioni di rischio aumentato, si raccomanda di garantire sempre un adeguato livello di protezione respiratoria.
In particolare, nelle procedure che non generano aerosol, recenti studi (Bartosko JJ et al., 2020; Ma QX et al., 2020; Leung NH et al., 2020) in accordo con quanto previsto dall’OMS (WHO 2020), dimostrano che non vi sono differenze significative tra la mascherina chirurgica e la mascherina ffp2/N95.”
E ancora a pagina 28:
“Nell’utilizzo dei Filtranti Facciali P2 senza valvola, che richiedono specifica informazione e formazione, dei quali andrà altresì valutata la compliance dell’operatore sanitario anche in considerazione del suo stato di salute mediante la collaborazione, in caso della presenza di lavoratori (ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), del medico competente, ove previsto”
Continueremo a monitorare l’evoluzione delle indicazioni, dandovene tempestiva informazione.
Si allega:
- La circolare di ANDI Nazionale.
- Il Decreto in Gazzetta Ufficiale
- Le ultime Indicazioni operative (luglio 2022)